IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n. 1073, modificato con regio
decreto 16 ottobre 1940,  n.  1527,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito  nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1999, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale  dell'11  novembre  1993  concernente
modificazioni    all'ordinamento    didattico    universitario    con
l'introduzione della nuova  tabella  per  l'istituzione  del  diploma
universitario per traduttori e interpreti;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30
dicembre 1995 "approvazione del piano  di  sviluppo  dell'Universita'
per  il  triennio  1994-96,  ai  sensi  del quale le universita' sono
autorizzate ad attivare le procedure di istituzione anche di corsi di
laurea e di diploma, tenuto conto delle proposte gia'  formulate  dai
comitati  regionali  di  coordinamento  ai fini della predisposizione
dello stesso piano;
  Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle
deliberazioni della facolta' di lettere e filosofia  del  31  gennaio
1996,  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di amministrazione
rispettivamente del 26 febbraio e 1 marzo 1996;
  Visto il parere favorevole espresso nella riunione  del  15  maggio
1996   dal  Consiglio  universitario  nazionale  all'istituzione  del
diploma universitario per traduttori e interpreti;
  Riconosciuta la particolare necessita'  di  apportare  la  modifica
proposta  dalle  autorita'  accademiche,  in deroga al termine di cui
all'ultimo comma dell'art. 17 del testo  unico  31  agosto  1933,  n.
1592,   per   i  motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi
accademici  di  questo  Ateneo  e  ritenuti  validi   dal   Consiglio
universitario nazionale nel predetto parere;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato  con  i  decreti  indicati  nelle  premesse  e  successive
modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico:
  Nella  parte  "Quarta" al capo I viene aggiunto il capo XXVIII e il
diploma universitario per "traduttori e interpreti".
  Dopo l'art. 901 viene aggiunto il seguente capo ed articoli:
                             Capo XXVIII
          Diploma universitario per traduttori e interpreti
  Art. 902 (Istituzione e durata corso di diploma).  -  Il  corso  di
diploma  universitario  per  traduttori  e  interpreti ha lo scopo di
fornire agli studenti  adeguata  conoscenza  di  metodi  e  contenuti
culturali  e  scientifici,  orientata  al  conseguimento  del livello
formativo   richiesto  dall'area  professionale  della  traduzione  e
dell'interpretariato.
  In particolare il corso di diploma fornira'  competenze  specifiche
dirette  a formare traduttori per l'editoria, traduttori e interpreti
per  le  imprese,  traduttori  e  interpreti  per  il  commercio  con
l'estero,  traduttori  scientifici, operatori linguistici nei servizi
dell'informazione e delle comunicazioni, ecc.
  La durata del corso di  diploma  e'  stabilita  in  tre  anni,  con
struttura  semestrale (sei semestri con i primi tre semestri comuni a
tutti gli indirizzi e con i secondi tre semestri specifici  per  ogni
indirizzo).  Al  compimento degli studi viene conseguito il titolo di
diploma  di  traduttore   e   interprete,   con   la   specificazione
dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione.
  Gli indirizzi attivabili sono i seguenti:
   1) traduttori;
   2) interpreti;
   3) traduttori e interpreti.
  Le  facolta'  possono orientare gli indirizzi secondo le competenze
specifiche da fornire, sulla base di scelte guidate.
  Art. 903 (Accesso al corso di diploma). - L'iscrizione al corso  di
diploma  e'  regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di
accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti  a  ciascun
anno  di  corso  e'  stabilito  annualmente dal senato accademico, su
proposta  del  consiglio  di  facolta',  in   base   alle   strutture
disponibili,  alle esigenze del mercato di lavoro e secondo i criteri
generali fissati  dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge
n. 341/1990.
  L'accesso e' regolato da esami di ammissione.
  Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio
di facolta'.
  Art.  904 (Corsi di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti). - Ai
fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario
di cui all'art. 902 e'  riconosciuto  affine  ai  seguenti  corsi  di
laurea:
   corso di laurea in lingue e letterature straniere;
   corso di laurea in lingue e letterature orientali;
   corso di laurea in lingue e civilta' orientali;
   corso di laurea in filologia e storia dell'Europa orientale.
  Nell'ambito   dei   corsi   affini  la  facolta'  riconoscera'  gli
insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo  riguardo  alla  loro
validita'  culturale  propedeutica  e professionale per la formazione
richiesta  dal  corso  al  quale  sono  chiesti  il  trasferimento  o
l'iscrizione.  Il  riconoscimento  degli  insegnamenti  ha  luogo nel
rispetto delle seguenti modalita': la facolta' (o la  scuola)  indica
l'anno di corso cui lo studente puo' iscriversi; per coloro che hanno
conseguito  il  titolo  di  diploma  universitario  di  traduttori  e
interpreti e chiedono l'iscrizione a un corso di laurea o di  diploma
affine,  l'anno  di  corso sara' di regola il terzo. La facolta' o la
scuola  potra'   riconoscere   integralmente   o   parzialmente   gli
insegnamenti   seguiti  con  esito  positivo  nel  corso  di  diploma
universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con
gli insegnamenti del corso di  laurea.  La  facolta'  (o  la  scuola)
indichera',  inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente
istituiti ed attivati, per completare la formazione  ed  accedere  al
corso  di  laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea
necessari per conseguire il diploma di laurea.
  Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente  propedeutici
agli insegnamenti specifici.
  Nei trasferimenti degli studenti tra indirizzi dei corsi di diploma
universitario  o  da  un  corso  di  laurea  a  un  corso  di diploma
universitario o viceversa, il consiglio di facolta'  o  della  scuola
riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita'
al  fine  della  formazione necessaria per il conseguimento del nuovo
titolo, e indichera' il piano di studi da completare  per  conseguire
il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Art.  905  (Articolazione  del  corso  degli  studi). - L'attivita'
didattica complessiva comprende non meno di 1.500 ore, di cui  almeno
600  ore  di  attivita'  pratiche  di  laboratorio o di tirocinio. Le
attivita' pratiche possono essere  svolte  anche  presso  qualificati
enti  pubblici  e  privati  italiani  ed  esteri operanti nel settore
specifico, con i quali si siano stipulate apposite  convenzioni,  che
possono  prevedere  anche  l'utilizzazione  di esperti appartenenti a
tali strutture e istituti, per attivita' didattiche  speciali  (corsi
intensivi, seminari, stages).
  L'ordinamento  didattico  e'  formulato  con  riferimento alle aree
disciplinari  intese  come  insiemi  di  discipline  scientificamente
affini     raggruppate    per    raggiungere    definiti    obiettivi
didattico-formativi.
  Per conseguire  il  diploma  universitario  occorre  aver  superato
l'accertamento  con  esito  positivo, relativo a ventuno insegnamenti
con modalita' stabilite dai  consigli  di  facolta'.  L'elenco  degli
insegnamenti  caratterizzanti e opzionali e' riportato nei successivi
articoli 911-915.
  Il consiglio di facolta' potra' includere altre discipline fra  gli
insegnamenti opzionali.
  Art.  906  (Ordinamento  didattico).  - L'articolazione dei diversi
indirizzi e' individuata nei successivi articoli 912, 913 e 914.
  Gli insegnamenti opzionali sono scelti fra quelli attivati compresi
nel successivo art. 915  o  tra  quelli  indicati  dal  consiglio  di
facolta' o dalla scuola ai sensi della legge n. 312/1953.
  La   parte   comune   (i   primi  tre  semestri)  comprende  undici
insegnamenti, distribuiti di norma quattro per semestre.
  La  fase  di  specializzazione  si  articola  come   indicato   nei
successivi  articoli 912-914. Il semestre all'estero sara' sanzionato
da una relazione scritta,  nelle  due  lingue  dei  Paesi  ospiti  da
discutere in sede.
  Il  successivo art. 909 regola il caso degli studenti stranieri che
scelgono la lingua italiana come prima lingua.
  Le lingue di specializzazione del diploma sono due, scelte  fra  le
seguenti:
   lingua afgana;
   lingua albanese;
   lingua amarica;
   lingua araba;
   lingua armena;
   lingua bantu;
   lingua bengali;
   lingua berbera;
   lingua bulgara;
   lingua catalana;
   lingua ceco;
   lingua cinese;
   lingua copta;
   lingua coreana;
   lingua curda;
   lingua danese;
   lingua ebraica;
   lingua francese;
   lingua fiamminga;
   lingua georgiana;
   lingua giapponese;
   lingua hausa;
   lingua hindi;
   lingua hiddish;
   lingua indonesiana;
   lingua inglese;
   lingua iranica;
   lingua khmer;
   lingua irlandese;
   lingua mongola;
   lingua neogreca;
   lingua norvegese;
   lingua olandese;
   lingua polacca;
   lingua portoghese;
   lingua rumena;
   lingua russa;
   lingua serbo-croata;
   lingua slovacca;
   lingua slovena;
   lingua somala;
   lingua spagnola;
   lingua sudanese;
   lingua svedese;
   lingua swahili;
   lingua tamil;
   lingua tibetana;
   lingua tedesca;
   lingua thai;
   lingua tigrina;
   lingua turca;
   lingua urdu;
   lingua ucraina;
   lingua ungherese;
   lingua vietnamita;
   lingue turche dell'Asia centrale.
   qualsiasi altra lingua a statuto nelle universita' italiane.
  Con  motivata  delibera,  finalizzata  al  percorso  formativo  del
diploma in oggetto, la facolta' puo' ridurre le due lingue  straniere
a una sola lingua.
  In  tal  caso  la  seconda lingua straniera verra' sostituita dagli
insegnamenti opzionali di cui al successivo  art.  915,  o  da  altri
insegnamenti  strettamente  finalizzati  al curriculum dell'indirizzo
del diploma universitario stabiliti dal consiglio di facolta',  o  da
stage  di  formazione  pratica  presso  enti italiani e stranieri che
svolgono attivita' strettamente collegata  al  titolo  dell'indirizzo
del  diploma  universitario.  La  natura  delle  prove  scritte,  ove
previste, e' fissata dal consiglio di facolta'.
 Art. 907 (Esame di diploma). - L'esame di diploma tende ad accertare
la  preparazione  di  base  e  professionale  del  candidato  secondo
modalita' stabilite dal consiglio di facolta'.
  L'esame  consiste  in  una  dimostrazione  mediante  apposita prova
dell'acquisita   professionalita'.   La   prova   e'   definita   dal
regolamento.
  Art.  908  (Regolamento  dei  corsi di diploma). - I consigli delle
competenti   strutture   didattiche   determinano,    con    apposito
regolamento,   in  conformita'  al  regolamento  didattico  d'Ateneo,
l'articolazione del corso di diploma in accordo con  quanto  previsto
dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  In  particolare,  nel  regolamento  sara'  indicato  il piano degli
studi, nel rispetto dei  vincoli  di  ore  complessive  di  attivita'
didattiche e di attivita' pratiche di cui all'art. 905.
  Nel piano degli studi saranno almeno individuati:
   i  corsi ufficiali di insegnamento con le relative denominazioni e
propedeuticita' di esame;
   la durata di ore di ciascun corso di  insegnamento,  con  relative
esercitazioni;
   la collocazione degli insegnamenti nei semestri;
   le prove di valutazione degli studenti;
   i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
   l'obbligo della frequenza;
   l'obbligo  della  frequenza  di un centro universitario estero con
caratteristiche affini, per un periodo di  sei  mesi  per  tutti  gli
indirizzi, tre mesi per ognuna delle due lingue;
   l'obbligo   di   esperienza   pratica   o  "stage"  presso  centri
specializzati nella traduzione e/o nell'interpretariato;
   le attivita' pratiche da svolgere presso qualificati enti pubblici
e/o privati operanti nel settore  specifico  dell'indirizzo  e  delle
scelte effettuate;
   il tipo di esame di ammissione;
   l'indicazione  che  l'insegnamento  e'  impartito di massima nelle
lingue previste dal piano degli studi;
   il numero  degli  studenti  ammessi  all'iscrizione  al  corso  di
diploma universitario.
  Nel  caso  in  cui  gli  insegnamenti  siano specifici del corso di
diploma, occorre aggiungere alla denominazione la sigla D.U.
  Nel regolamento saranno riportate  le  propedeuticita',  quanto  ad
insegnamenti  positivamente  superati,  perche'  uno  studente  possa
iscriversi ad anno di corso successivo.
  Art.  909  (Studenti  stranieri).  -  Il  consiglio   di   facolta'
stabilira'  le  condizioni  di  ammissione  e  il  piano  di studi di
studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima  lingua
straniera.
  Art.  910 (Adempimenti). - Per tutti gli adempimenti previsti negli
articoli precedenti il  consiglio  di  facolta'  delibera  sentiti  i
consigli di corso di laurea interessati.
  Art.   911   (Parte  comune  a  tutti  gli  indirizzi  del  diploma
universitario per traduttori e  interpreti).  -  Il  piano  di  studi
prevede i seguenti undici insegnamenti:
   lingua  italiana,  due  insegnamenti.  E'  obbligatoria  una prova
scritta;
   lingua straniera 1, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;
   lingua straniera 2, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;
   insegnamenti a scelta tra quelli di cui al  successivo  art.  915,
tre insegnamenti.
  Art.  912  (Indirizzo traduttori). - La fase di indirizzo del piano
di studi prevede  dieci  insegnamenti  in  due  semestri.  Il  quinto
semestre di massima e' dedicato allo "stage" all'estero.
  Elenco degli insegnamenti:
   lingua straniera 1, due insegnamenti con prova scritta;
   lingua straniera 2, due insegnamenti con prova scritta;
   insegnamento  a  scelta  nell'area  della  lingua  straniera 1, un
insegnamento;
   insegnamento a scelta  nell'area  della  lingua  straniera  2,  un
insegnamento;
   insegnamenti   a   scelta  nell'area  filologico-letteraria  degli
insegnamenti opzionali di cui al successivo  art.  915  (consigliato:
teoria della traduzione), quattro insegnamenti.
  Lo  stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle
due lingue.
  E' obbligatoria  una  relazione  scritta  nella  lingua  del  Paese
ospitante da discutere in sede.
  Di massima la collocazione e' prevista al quinto semestre.
  Art.  913  (Indirizzo interpreti). - La fase di indirizzo del piano
di studi prevede  dieci  insegnamenti  in  due  semestri.  Il  quinto
semestre e' dedicato di massima allo "stage" all'estero.
  Elenco degli insegnamenti:
   lingua straniera 1, un insegnamento;
   lingua straniera 2, un insegnamento;
   interpretazione  consecutiva  -  lingua straniera 1 - italiano, un
insegnamento;
   interpretazione simultanea - lingua straniera 1  -  italiano,  due
insegnamenti;
   interpretazione  consecutiva  -  lingua straniera 2 - italiano, un
insegnamento;
   interpretazione simultanea - lingua straniera 2  -  italiano,  due
insegnamenti;
   insegnamenti  a  scelta  tra quelli di cui al successivo art. 915,
due insegnamenti.
  Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna  delle
due lingue.
  E'  obbligatoria  una  relazione  scritta  nella  lingua  del Paese
ospitante da discutere in sede.
  Di massima la collocazione e' prevista al quinto semestre.
  Art.  914  (Indirizzo  traduttori  e  interpreti).  -  La  fase  di
indirizzo  del  piano  di  studi  prevede  dieci  insegnamenti in due
semestri. Il quinto semestre di  massima  e'  dedicato  allo  "stage"
all'estero.
  Elenco degli insegnamenti:
   lingua straniera 1, due insegnamenti con prova scritta;
   lingua straniera 2, due insegnamenti con prova scritta;
   interpretazione  simultanea  -  lingua  straniera 1 - italiano, un
insegnamento;
   interpretazione simultanea - lingua straniera  2  -  italiano,  un
insegnamento;
   interpretazione  consecutiva  -  lingua straniera 1 - italiano, un
insegnamento;
   interpretazione consecutiva - lingua straniera 2  -  italiano,  un
insegnamento;
   insegnamenti  a  scelta  tra quelli di cui al successivo art. 915,
due insegnamenti.
  Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna  delle
due lingue.
  E'  obbligatoria  una  relazione  scritta  nella  lingua  del Paese
ospitante da discutere in sede.
  La collocazione di massima e' prevista al quinto semestre.
  Art. 915 (Aree degli insegnamenti opzionali).
  1. Filologico-letteraria:
   linguistica generale;
   linguistica applicata;
   linguistica informatica;
   teoria e storia della traduzione;
   traduzione plurilingue;
   scienze glotto-didattiche;
   scienze filologiche;
   scienze del linguaggio;
   letteratura dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;
   teoria dell'interpretazione;
   teoria della traduzione;
   linguaggi settoriali;
   tutte le discipline specifiche dell'area di ogni lingua  straniera
a statuto nelle universita' italiane.
  2. Storico-geografica:
   storia contemporanea;
   storia moderna;
   storia economica;
   geografia politica ed economica;
   geografia delle lingue;
   archivistica e biblioteconomia;
   storia del Paese corrispondente alla lingua scelta.
  3. Economico-sociologica:
   economia politica;
   economia internazionale;
   economia della cooperazione internazionale;
   politica economica;
   scienze delle finanze;
   economia aziendale;
   tecnica industriale e commerciale;
   teoria e politica dello sviluppo;
   antropologia culturale;
   marketing;
   elementi di sociologia;
   sociologia delle comunicazioni;
   economia dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;
   cultura   e   istituzioni  dell'area  corrispondente  alla  lingua
straniera scelta;
   scienze dell'educazione.
  4. Giuridico-politologica:
   diritto pubblico;
   diritto privato;
   diritto commerciale;
   diritto e procedura penale;
   diritto delle Comunita' europee;
   diritto internazionale;
   storia delle istituzioni comunitarie;
   storia del diritto del Paese corrispondente alla lingua  straniera
scelta;
   istituzioni   politiche   del  Paese  corrispondente  alla  lingua
straniera scelta;
   storia delle organizzazioni internazionali.
  5. Scientifica:
   botanica;
   zoologia;
   fisica;
   matematica;
   chimica;
   linguaggio tecnico-scientifico;
   storia della scienza e della tecnica;
   storia delle scienze;
   storia del pensiero scientifico;
   storia e metodologia della scienza.
  6. Bio-medica:
   scienze mediche;
   anatomia;
   patologia;
   biologia;
   ecologia;
   farmacologia;
   merceologia.
  7. Discipline artistiche, dello spettacolo e dell'informazione:
   storia dell'arte;
   storia della musica;
   storia della fotografia;
   storia del cinema;
   storia del teatro e dello spettacolo;
   storia del libro e dell'editoria;
   storia della danza;
   storia dei mezzi di comunicazione (radio e televisione);
   storia delle pubblicazioni periodiche;
   storia della moda;
   storia della stampa.
  8. Informatica:
   informatica generale;
   fondamenti di informatica.
  9. Tecniche operative ausiliarie:
   tecnica della dizione;
   tecnica di lettura rapida;
   metodologia delle pubbliche relazioni;
   tecniche delle comunicazioni di massa;
   sussidi lessicografici.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Catania, 27 giugno 1996
                                               Il rettore: RIZZARELLI